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LEGGE 5 marzo 1957, n. 106

Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

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Testo in vigore dal:  11-4-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal corrente esercizio è stanziato un contributo annuo di 15.000.000 di lire per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.