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LEGGE 5 marzo 1957, n. 106

Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

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Testo in vigore dal: 11-4-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dal corrente esercizio e' stanziato un contributo annuo
di 15.000.000 di lire per la Casa di riposo per artisti drammatici di
Bologna.