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LEGGE 25 febbraio 1956, n. 59

Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure e alle preture.

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Testo in vigore dal:  17-3-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli uditori giudiziari possono essere destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture, dopo sei mesi di tirocinio.
Agli stessi non possono essere affidate funzioni di presidenti di collegi giudicanti o di capo di procura della Repubblica.
L'esercizio della facoltà indicata nei commi precedenti è limitata, sino al 31 dicembre 1958 ed ha luogo previo parere favorevole del Capo della Corte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI

Visto, il guardasigilli: MORO