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LEGGE 25 febbraio 1956, n. 59

Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure e alle preture.

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Testo in vigore dal: 17-3-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  uditori  giudiziari  possono  essere  destinati  con  funzioni
giurisdizionali  a  posti  vacanti nei tribunali, nelle procure della
Repubblica e nelle preture, dopo sei mesi di tirocinio.
  Agli  stessi  non possono essere affidate funzioni di presidenti di
collegi giudicanti o di capo di procura della Repubblica.
  L'esercizio   della  facolta'  indicata  nei  commi  precedenti  e'
limitata,  sino  al  31  dicembre  1958  ed  ha  luogo  previo parere
favorevole del Capo della Corte.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1956

                               GRONCHI

                                                SEGNI - MORO - MEDICI

Visto, il guardasigilli: MORO