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LEGGE 31 marzo 1956, n. 285

Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.

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Testo in vigore dal:  9-5-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno, approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.