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LEGGE 31 marzo 1956, n. 285

Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.

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Testo in vigore dal: 9-5-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica hanno,
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del
Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata
dal  Fondo  stesso  a  mente  dell'art.  7 del regio decreto-legge 10
maggio 1938, n. 571.