stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1531

Contributo dell'Italia al Fondo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency).

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  2-2-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency), ripartito in regione di lire 50 milioni annui, per quattro esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1955-56.