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LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1531

Contributo dell'Italia al Fondo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency).

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Testo in vigore dal: 2-2-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione  di un contributo straordinario di
lire  200  milioni  a  favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la
ricostruzione   della  Corea  (U.N.K.R.A.  -  United  Nations  Korean
Reconstruction  Agency),  ripartito  in  regione  di  lire 50 milioni
annui,  per  quattro  esercizi  finanziari  consecutivi,  a decorrere
dall'esercizio 1955-56.