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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1400

Istituzione del capitolo "fondo scorta" per la Guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  11-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le legioni ed i reparti d'istruzione della Guardia di finanza rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria "Movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Le somme accreditate all'Ufficio contabilità e revisione presso il Comando generale della guardia di finanza sullo stanziamento di detto capitolo vengono versate in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, iscritto nella medesima categoria "Movimento di capitali" quando cessano o diminuiscono le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.