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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1400

Istituzione del capitolo "fondo scorta" per la Guardia di finanza.

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Testo in vigore dal: 11-1-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso
le  legioni  ed  i  reparti  d'istruzione  della  Guardia  di finanza
rispetto  ai  periodici  accreditamenti  sui  vari capitoli di spesa,
viene  stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo
della  categoria  "Movimento  di  capitali" dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze.
  Le somme accreditate all'Ufficio contabilita' e revisione presso il
Comando generale della guardia di finanza sullo stanziamento di detto
capitolo  vengono  versate  in  Tesoreria  con imputazione a speciale
capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata,  iscritto nella
medesima   categoria   "Movimento   di  capitali"  quando  cessano  o
diminuiscono  le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla
chiusura di ciascun esercizio finanziario.