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LEGGE 19 ottobre 1956, n. 1225

Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

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Testo in vigore dal:  22-11-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario sono integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.