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LEGGE 19 ottobre 1956, n. 1225

Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

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Testo in vigore dal: 22-11-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei   riguardi  degli  iscritti  alla  Cassa  per  le  pensioni  ai
dipendenti  degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari
e  alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole
elementari  parificate,  amministrate  dagli  Istituti  di previdenza
presso il Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nella legge
27   febbraio  1955,  n.  53,  concernente  l'esodo  volontario  sono
integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.