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LEGGE 20 febbraio 1956, n. 106

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonchè fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47.

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Testo in vigore dal:  30-3-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I marittimi militarizzati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, possono presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione, relativamente al periodo dal 1 marzo 1943 al 15 aprile 1946, dell'indennità mensile di cui agli articoli 1 e 2 della legge predetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.