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LEGGE 20 febbraio 1956, n. 106

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonchè fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47.

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Testo in vigore dal: 30-3-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I marittimi militarizzati, che si trovino nelle condizioni previste
dall'art.  1  della  legge 11 gennaio 1943, n. 47, possono presentare
domanda  all'Ente  nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per
la  liquidazione,  relativamente  al  periodo  dal 1 marzo 1943 al 15
aprile 1946, dell'indennita' mensile di cui agli articoli 1 e 2 della
legge  predetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a pena di decadenza.