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LEGGE 19 dicembre 1956, n. 1447

Modifiche alla legge 1 gennaio 1886, n. 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884.

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Testo in vigore dal:  19-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina legalmente posta e che tocca il territorio, una colonia o un possedimento di uno o più degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe o impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.
La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.