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LEGGE 19 dicembre 1956, n. 1447

Modifiche alla legge 1 gennaio 1886, n. 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884.

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Testo in vigore dal: 19-1-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un
cavo  o  altro  ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica
sottomarina legalmente posta e che tocca il territorio, una colonia o
un   possedimento   di  uno  o  piu'  degli  Stati  contraenti  della
Convenzione  del  14  marzo  1884 o aderenti alla medesima, ed in tal
modo  interrompe  o  impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni
telegrafiche  o telefoniche, e' punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.
  La  disposizione  del precedente comma si applica anche nel caso di
danneggiamento   di   cavo   telegrafico   o  telefonico  sottomarino
legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.