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LEGGE 13 dicembre 1956, n. 1430

Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

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Testo in vigore dal:  17-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'art. 12, comma primo, della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) siano in possesso del diploma di infermiere rilasciato da Enti o Associazioni similari della Croce Rossa italiana, su parere favorevole dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica".