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LEGGE 13 dicembre 1956, n. 1430

Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.

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Testo in vigore dal: 17-1-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'art.  12, comma primo, della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  "e)  siano in possesso del diploma di infermiere rilasciato da Enti
o  Associazioni  similari  della  Croce  Rossa  italiana,  su  parere
favorevole   dell'Alto   Commissariato  per  l'igiene  e  la  sanita'
pubblica".