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LEGGE 27 novembre 1956, n. 1358

Interpretazione dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

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Testo in vigore dal:  30-12-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La facoltà prevista dall'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110, ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e bevande gassate, deve intendersi riferita anche al commercio delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI - CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO