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LEGGE 27 novembre 1956, n. 1358

Interpretazione dell'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

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Testo in vigore dal: 30-12-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  facolta' prevista dall'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110,
ai  fini  della  determinazione di uno speciale regime di imposizione
dell'imposta  generale  sull'entrata  per  il commercio delle acque e
bevande  gassate,  deve  intendersi riferita anche al commercio delle
acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 novembre 1956

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - ANDREOTTI -
                                                     MEDICI - CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO