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LEGGE 26 luglio 1956, n. 862

Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari.

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Testo in vigore dal:  25-8-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di 10.000.000.000 per la concessione di sussidi ai sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla spesa di costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata, destinati all'irrigazione di terreni siti prevalentemente in zone collinari.
La somma di cui al precedente comma sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 1.000.000.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1956-57 al 1965-66.