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LEGGE 26 luglio 1956, n. 862

Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari.

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Testo in vigore dal: 25-8-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di 10.000.000.000 per la concessione di
sussidi  ai  sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla
bonifica  integrale  approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n.
215,  sulla  spesa  di  costruzione di piccoli laghi e degli impianti
necessari    all'utilizzazione    dell'acqua    invasata,   destinati
all'irrigazione di terreni siti prevalentemente in zone collinari.
  La  somma di cui al precedente comma sara' stanziata negli stati di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
in  ragione  di  1.000.000.000  per ciascun esercizio finanziario dal
1956-57 al 1965-66.