stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 giugno 1956, n. 601

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1953-1954).

nascondi
Testo in vigore dal:  20-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la campagna 1953-54 sono assunti a carico dello Stato il disavanzo della gestione di ammasso del grano (tenero e duro) di produzione nazionale e quello della, gestione di distribuzione sia del grano nazionale che del grano e derivati importati dall'estero per conto dello Stato e precisamente:
a) il disavanzo derivante dal minor ricavo ottenuto nella cessione, ai prezzi ufficialmente fissati, del grano di produzione nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
b) il disavanzo derivante dalla non integrale copertura delle spese relative ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto della insufficienza delle quote accantonate in via provvisoria, nonché in dipendenza della mancata riscossione, si quantitativi di grano tenero e duro rimasti inceduti a chiusura della campagna, delle quote predette e di quelle forfettariamente fissate.