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LEGGE 28 giugno 1956, n. 601

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese. (Campagna 1953-1954).

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Testo in vigore dal: 20-7-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  campagna  1953-54  sono  assunti  a  carico dello Stato il
disavanzo  della  gestione  di  ammasso  del grano (tenero e duro) di
produzione  nazionale  e  quello della, gestione di distribuzione sia
del  grano  nazionale  che del grano e derivati importati dall'estero
per conto dello Stato e precisamente:
    a)  il  disavanzo  derivante  dal  minor  ricavo  ottenuto  nella
cessione,  ai  prezzi  ufficialmente fissati, del grano di produzione
nazionale, rispetto ai prezzi corrisposti ai conferenti;
    b)  il  disavanzo  derivante  dalla non integrale copertura delle
spese  relative  ai servizi di ammasso e di distribuzione per effetto
della  insufficienza  delle  quote  accantonate  in  via provvisoria,
nonche'  in  dipendenza della mancata riscossione, si quantitativi di
grano tenero e duro rimasti inceduti a chiusura della campagna, delle
quote predette e di quelle forfettariamente fissate.