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LEGGE 28 giugno 1956, n. 596

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-1944 alla campagna 1947-1948.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/09/1956)
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Testo in vigore dal:  20-7-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il pagamento agli enti gestori degli ammassi delle somme dovute alle aziende di credito finanziatrici a saldo del credito dalle stesse vantato, per capitale, interessi e spese, in dipendenza.
a) delle anticipazioni effettuate per il pagamento agli aventi diritto, delle integrazioni di prezzo e dei premi, sotto qualsiasi forma disposti, a favore dei conferenti agli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli nelle campagne 1943-44 e 1944-45;
b) del minore importo riscosso, in conseguenza della riduzione apportata nel corso della campagna 1943-44 dal governo della sedicente Repubblica sociale ai prezzi di cessione ai molini dei cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione, al fine di contenere i prezzi al consumo del pane e della pasta;
c) del maggior prezzo corrisposto, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo militare alleato, per i cereali conferiti durante la campagna ammassatoria 1944-45 nelle Province del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.