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LEGGE 28 giugno 1956, n. 596

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-1944 alla campagna 1947-1948.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/09/1956)
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Testo in vigore dal: 20-7-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il pagamento agli enti gestori degli ammassi delle
somme  dovute  alle  aziende  di  credito  finanziatrici  a saldo del
credito  dalle  stesse  vantato,  per capitale, interessi e spese, in
dipendenza.
    a)  delle  anticipazioni  effettuate per il pagamento agli aventi
diritto,  delle  integrazioni  di prezzo e dei premi, sotto qualsiasi
forma  disposti, a favore dei conferenti agli ammassi obbligatori dei
prodotti agricoli nelle campagne 1943-44 e 1944-45;
    b)  del  minore  importo riscosso, in conseguenza della riduzione
apportata   nel  corso  della  campagna  1943-44  dal  governo  della
sedicente  Repubblica  sociale  ai  prezzi  di cessione ai molini dei
cereali  destinati alla panificazione ed alla pastificazione, al fine
di contenere i prezzi al consumo del pane e della pasta;
    c)   del   maggior   prezzo   corrisposto,  in  esecuzione  delle
disposizioni  emanate  dal  Governo  militare  alleato, per i cereali
conferiti durante la campagna ammassatoria 1944-45 nelle Province del
Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.