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LEGGE 15 marzo 1956, n. 209

Proroga della validità delle norme transitorie di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175.

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Testo in vigore dal:  25-4-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le norme transitorie contenute nell'art. 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, riguardanti le promozioni dal grado 10° al grado 9° del ruolo del personale di gruppo C, quadro esecutivo di ufficio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono ripristinate fino allo scadere del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1956

GRONCHI SEGNI - BRASCHI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO