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LEGGE 15 marzo 1956, n. 209

Proroga della validità delle norme transitorie di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175.

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Testo in vigore dal: 25-4-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  norme  transitorie contenute nell'art. 3 della legge 20 ottobre
1951,  n.  1175,  riguardanti le promozioni dal grado 10° al grado 9°
del  ruolo  del  personale  di gruppo C, quadro esecutivo di ufficio,
dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni, sono
ripristinate  fino  allo  scadere del trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 marzo 1956

                               GRONCHI

                                             SEGNI - BRASCHI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO