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LEGGE 25 febbraio 1956, n. 145

Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

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Testo in vigore dal:  30-3-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma, della nota marginale all'art. 6 della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è sostituito dal seguente:
"Le delegazioni non negoziabili sono soggette alla imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, prevista dagli articoli 1 e 2 della presente tariffa. Alla stessa imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, da corrispondersi mediante marche con l'osservanza dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 10 del decreto, sono soggette le delegazioni rilasciate dai Comuni, Province e da altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza".