stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 febbraio 1956, n. 145

Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 30-3-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma,  della  nota marginale all'art. 6 della tariffa
allegato  A  al  decreto  Presidenziale  25  giugno  1953, n. 492, e'
sostituito dal seguente:
  "Le delegazioni non negoziabili sono soggette alla imposta fissa di
lire  200  per  ogni  foglio,  prevista  dagli  articoli  1 e 2 della
presente  tariffa.  Alla  stessa  imposta  fissa di lire 200 per ogni
foglio, da corrispondersi mediante marche con l'osservanza dei limiti
e  delle  condizioni di cui all'art. 10 del decreto, sono soggette le
delegazioni  rilasciate dai Comuni, Province e da altri Enti pubblici
a  favore  del  Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa
depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza".