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LEGGE 20 febbraio 1956, n. 66

Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1955-56).

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Testo in vigore dal:  20-3-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 4500 milioni, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario di competenza privata, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
La spesa di cui al precedente comma è destinata:
a) per lire 3 miliardi all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica;
b) per lire 1500 milioni alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.