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LEGGE 20 febbraio 1956, n. 66

Autorizzazione di spesa per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1955-56).

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Testo in vigore dal: 20-3-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  4500  milioni, per provvedere
all'esecuzione  di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di
sussidi nelle opere di miglioramento fondiario di competenza privata,
ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
  La spesa di cui al precedente comma e' destinata:
    a)  per  lire  3  miliardi  all'esecuzione  di opere pubbliche di
bonifica;
    b) per lire 1500 milioni alla concessione di sussidi per opere di
miglioramento fondiario.