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LEGGE 9 marzo 1955, n. 462

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.

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Testo in vigore dal:  23-6-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale che apporta modifiche ad alcune disposizioni dell'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali e sul trasporto internazionale delle merci su strada firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.