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LEGGE 9 marzo 1955, n. 462

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo relativo all'applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada firmato a Ginevra il 28 novembre 1952.

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Testo in vigore dal: 23-6-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare il
Protocollo  addizionale  che apporta modifiche ad alcune disposizioni
dell'Accordo  relativo  all'applicazione  provvisoria dei progetti di
Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli stradali
e  sul  trasporto  internazionale  delle  merci  su  strada firmato a
Ginevra il 28 novembre 1952.