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LEGGE 23 dicembre 1955, n. 1368

Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1 gennaio 1946 e il 1 agosto 1952.

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Testo in vigore dal:  31-1-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il diritto di opzione per il trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è esteso ai titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.
La facoltà di cui al precedente comma può essere fatta valere anche dai superstiti degli iscritti e dei pensionati della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1943.
L'esercizio della facoltà prevista dal precedente comma comporta il rimborso delle somme riscosse ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 1058.