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LEGGE 23 dicembre 1955, n. 1368

Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1 gennaio 1946 e il 1 agosto 1952.

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Testo in vigore dal: 31-1-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   diritto  di  opzione  per  il  trattamento  di  cui  al  regio
decreto-legge  19  ottobre 1933, n. 1595, previsto dall'art. 17 della
legge  25  luglio  1952,  n.  915,  e' esteso ai titolari di pensione
liquidata  secondo  le  norme  del regio decreto 2 settembre 1912, n.
1058.
  La  facolta'  di  cui  al precedente comma puo' essere fatta valere
anche  dai  superstiti degli iscritti e dei pensionati della gestione
speciale  della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le
norme   del  regio  decreto  2  settembre  1912,  n.  1058,  deceduti
posteriormente al 31 dicembre 1943.
  L'esercizio  della  facolta' prevista dal precedente comma comporta
il  rimborso  delle  somme  riscosse  ai sensi dell'art. 7 del citato
decreto n. 1058.