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LEGGE 4 agosto 1955, n. 690

Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata, delle Nazioni Unite per il quinquennio 1955-59.

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Testo in vigore dal:  2-9-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo della assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio dal 1955 al 1959, in ragione di annue lire 70 milioni.