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LEGGE 4 agosto 1955, n. 690

Contributo dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata, delle Nazioni Unite per il quinquennio 1955-59.

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Testo in vigore dal: 2-9-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di lire 350 milioni per la
partecipazione dell'Italia al Fondo della assistenza tecnica ampliata
delle  Nazioni  Unite per il quinquennio dal 1955 al 1959, in ragione
di annue lire 70 milioni.