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LEGGE 3 maggio 1955, n. 426

Abrogazione degli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 652.

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Testo in vigore dal:  11-6-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947 n. 652, sono abrogati.
È del pari abrogata la disposizione del primo comma dell'art. 111 dei decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 653, salvo per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso ed i concorsi, previsti dal citato decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 652, per i quali, alla data della presente legge, sia già intervenuta, nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la pubblicazione degli elenchi dei posti da assegnare senza concorso o dei bandi di concorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI SCELBA - CASSIANI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO