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LEGGE 3 maggio 1955, n. 426

Abrogazione degli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 652.

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Testo in vigore dal: 11-6-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  articoli  10 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 30 maggio 1947 n. 652, sono abrogati.
  E'  del pari abrogata la disposizione del primo comma dell'art. 111
dei  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 653,
salvo  per  quanto  riguarda  le  assegnazioni  senza  concorso  ed i
concorsi,  previsti dal citato decreto legislativo 30 maggio 1947, n.
652,   per  i  quali,  alla  data  della  presente  legge,  sia  gia'
intervenuta,  nel  Bollettino  ufficiale  del Ministero delle poste e
delle  telecomunicazioni, la pubblicazione degli elenchi dei posti da
assegnare senza concorso o dei bandi di concorso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 maggio 1955

                               EINAUDI

                                                  SCELBA - CASSIANI -
                                                                 GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO