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LEGGE 3 maggio 1955, n. 369

Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie.

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Testo in vigore dal:  17-5-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facoltà è prorogato fino a dieci giorni dopo la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando dei concorsi è prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.