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LEGGE 3 maggio 1955, n. 369

Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie.

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Testo in vigore dal: 17-5-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di
concorsi  a  cattedre  di  Universita'  o  di  Istituti di istruzione
superiore  da  parte  delle Facolta' e' prorogato fino a dieci giorni
dopo  la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando
dei  concorsi e' prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla
entrata in vigore della presente legge.