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LEGGE 11 aprile 1955, n. 379

Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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  • Articoli
  • Unificazione delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati
    e ai salariati degli enti locali ed istituzione della Cassa per le
    pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Conseguimento del diritto ai trattamenti di quiescenza
    delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti
    locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
    parificate.
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  • agg.1
  • orig.
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  • Retribuzione contributiva e determinazione della
    pensione teorica per gli iscritti alle Casse per le pensioni
    ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di
    asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Norme concernenti il riscatto dei servizi e la misura
    dei trattamenti di quiescenza delle Casse per le
    pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti
    di asilo e di scuole elementari parificate.
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  • Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza.
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  • Disposizioni finali.
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  • orig.
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Testo in vigore dal:  1-7-1971
aggiornamenti all'articolo

Art. 40


Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità degli Istituti di previdenza, i figli naturali riconosciuti a norma del Codice civile dall'iscritto anteriormente alla data di cessazione dal servizio sono equiparati ai figli legittimi.
Gli organi maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni dell'iscritto, per i casi di morte a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, i quali alla data della morte stessa siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro ed in condizioni di nullatenenza, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità delle Casse per' le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, sono equiparati agli orfani minorenni, secondo le norme stabilite in materia dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971 n. 163 ) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 - modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 - (contenente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le orfane solo se nubili o vedove"