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LEGGE 27 marzo 1954, n. 98

Proroga al 30 giugno 1956 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali.

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Testo in vigore dal:  11-5-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine previsto per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonché delle famiglie del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo, è prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.