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LEGGE 27 marzo 1954, n. 98

Proroga al 30 giugno 1956 del termine previsto per il trasloco, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali.

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Testo in vigore dal: 11-5-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  previsto  per la corresponsione delle indennita' e dei
rimborsi  relativi  al  trasloco  a  favore del personale dello Stato
trasferito   o   collocato  a  riposo,  nonche'  delle  famiglie  del
dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a
riposo, e' prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima
di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.