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LEGGE 18 agosto 1954, n. 926

Finanziamenti per gli Enti di colonizzazione della Libia.

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Testo in vigore dal:  23-10-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà - in deroga, eventualmente, alle vigenti disposizioni statutarie - ad effettuare operazioni di finanziamento, nel limite previsto di 1.600 milioni di lire, a favore della propria "gestione di colonizzazione" per il completamento della propria opera di colonizzazione intrapresa in Libia e per l'adempimento degli obblighi contratti nei riguardi dei propri coloni.
L'istituto predetto provvederà, inoltre, ad effettuare operazioni di finanziamento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Libia, entro il limite di lire 660 milioni, per il raggiungimento da parte dell'Ente stesso degli analoghi scopi.