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LEGGE 18 agosto 1954, n. 926

Finanziamenti per gli Enti di colonizzazione della Libia.

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Testo in vigore dal: 23-10-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  provvedera' - in
deroga,  eventualmente,  alle  vigenti  disposizioni  statutarie - ad
effettuare  operazioni di finanziamento, nel limite previsto di 1.600
milioni  di lire, a favore della propria "gestione di colonizzazione"
per il completamento della propria opera di colonizzazione intrapresa
in  Libia  e  per l'adempimento degli obblighi contratti nei riguardi
dei propri coloni.
  L'istituto  predetto provvedera', inoltre, ad effettuare operazioni
di  finanziamento  a  favore  dell'Ente  per  la colonizzazione della
Libia,  entro il limite di lire 660 milioni, per il raggiungimento da
parte dell'Ente stesso degli analoghi scopi.