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LEGGE 27 marzo 1954, n. 68

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

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Testo in vigore dal:  22-4-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, scadono col 31 dicembre 1955 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e col 31 dicembre 1956 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.