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LEGGE 27 marzo 1954, n. 68

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

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Testo in vigore dal: 22-4-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   termini   di   prescrizione   dell'azione   della  Finanza  per
l'applicazione  dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio
e  della  imposta  straordinaria  proporzionale  sul patrimonio delle
societa'  e  degli  enti  morali, scadono col 31 dicembre 1955 per la
rettifica  delle  dichiarazioni  presentate dai contribuenti e col 31
dicembre  1956  per  l'accertamento in confronto dei contribuenti che
non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.