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LEGGE 27 marzo 1954, n. 67

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'art. 115 dei testo unico delle leggi sanitarie.

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Testo in vigore dal:  21-4-1954
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1954

EINAUDI SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO